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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Convenzione sul trasferimento dei condannati; art. 25 cpv. 3 Cost. e art. 3 CEDU; art. 2 AIMP; trasferimento all'estero di una persona condannata in Svizzera.
Prima di richiedere il trasferimento, l'autorità svizzera deve assicurarsi che la persona interessata non sia seriamente minacciata di un trattamento vietato (consid. 2.2 e 2.3). Viste le condizioni generali di detenzione nello Stato interessato (consid. 2.4-2.6) e tenuto conto della situazione particolare del ricorrente, segnatamente del suo stato di salute (consid. 2.7), occorre informarsi sulle prevedibili condizioni di detenzione e sulla possibilità di ricevere delle cure appropriate (consid. 2.8).

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referenza

Articolo: art. 25 cpv. 3 Cost., art. 3 CEDU, art. 2 AIMP