Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Domanda di dispensa dalla presentazione di un certificato di capacità al matrimonio (art. 150 e 170 OSC, accordo tra la Svizzera e l'Italia del 16 novembre 1966), proposta da una cittadina italiana divorziata, domiciliata in Svizzera, il cui divorzio è stato pronunciato da un tribunale svizzero e che desidera contrarre nuovo matrimonio in Svizzera.
1. Una sentenza svizzera di divorzio produce i suoi effetti in Italia nei confronti del o dei coniugi italiani soltanto se sia stata ottenuta in Italia la dichiarazione di efficacia, ossia se essa sia stata "delibata" dall'autorità giudiziaria italiana (consid. 2 e 3).
2. La validità e gli effetti in Svizzera di una sentenza di divorzio pronunciata da un tribunale svizzero e passata in giudicata non sono subordinati al suo riconoscimento da parte degli Stati di cui i coniugi, o uno di essi, sono cittadini: determinante è l'armonia interna dell'ordinamento giuridico svizzero (precisazione della giurisprudenza) (consid. 4 e 5).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 150 e 170 OSC