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Regesto

Art. 270 lett. e, f e g PP; legittimazione per ricorrere per cassazione dinanzi al Tribunale federale.
L'art. 270 PP determina la legittimazione per ricorrere per cassazione; quest'ultima non può derivare dalla qualità di parte riconosciuta dal diritto di procedura cantonale (consid. 3).
Art. 154 OG; possibilità di prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili.
Tale disposizione non si applica nella procedura di ricorso per cassazione. Essa non conferisce ai partiti politici alcun trattamento speciale (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 270 PP, Art. 154 OG