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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 19 n. 2 lett. a LS. Caso grave ove si tratti di vendita ripetuta di stupefacenti diversi.
Ove la quantità di stupefacenti diversi venduti possa mettere in pericolo la salute di parecchie persone, è dato un caso grave ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. a LS anche se la quantità di ognuno degli stupefacenti è inferiore alle quantità determinanti stabilite dal Tribunale federale (consid. 2a).
Le quantità di stupefacenti oggetto di affari diversi vanno addizionate per decidere se sia dato un caso grave, e ciò anche se tra le diverse operazioni esiste solo una relazione di ripetizione e non di continuità (consid. 2b).
Ove già sia aggravato per una delle circostanze enumerate nell'art. 19 n. 2 LS, il quadro legale della pena non può esserlo ulteriormente perché e adempiuta anche un'altra di tali circostanze. Il giudice può tuttavia tener conto della seconda circostanza, nel quadro dell'art. 63 CP, per pronunciare una pena più rigorosa (consid. 2c).

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referenza

Articolo: art. 63 CP