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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 31 e 4 Cost.; art. 2 disp. trans. Cost.; art. 11 cpv. 7 del decreto del 7 luglio 1993 sulle designazioni dei vini del Vallese (decreto AOC); divieto del taglio senza dichiarazione ai sensi dell'art. 337 ODerr e proibizione di colmare le botti ai sensi dell'art. 343 ODerr.
L'art. 11 del decreto AOC, il quale vieta il taglio senza dichiarazione e proibisce di colmare le botti per i vini che hanno una designazione di origine controllata è fondato su una base legale sufficiente e non viola l'art. 2 disp. trans. Cost. (consid. 4).
Il divieto di colmare le botti risponde a un interesse pubblico sufficiente e rispetta il principio della proporzionalità giusta l'art. 31 Cost. (consid. 5); non è altresì costitutivo di una disparità di trattamento rispetto agli altri cantoni viticoli (consid. 6).

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referenza

Articolo: Art. 31 e 4 Cost., art. 11 cpv. 7 del, art. 337 ODerr, art. 343 ODerr seguito...