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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 272 cpv. 1 n. 3 e 273 cpv. 1 LEF; concessione del sequestro, prestazione di una garanzia per i danni cagionati con un sequestro infondato.
Per poter ottenere il sequestro, il creditore deve rendere verosimile che i beni formalmente intestati a terzi appartengono al debitore (consid. 4).
La garanzia a cui il creditore sequestrante puņ essere obbligato va calcolata valutando il danno eventuale che il sequestro puņ causare. A tal fine č necessario sapere se il sequestro ha dato esito positivo e, in caso affermativo, conoscere l'importo effettivamente sequestrato (consid. 5).