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Regesto

Deposito bancario di azioni nominative americane, sequestrate presso il depositario domiciliato in Svizzera mentre le stesse si trovano effettivamente a Nuova York. Art. 472, 475 cpv. 1, 481 CO.
1. Il giudice chiamato a decidere circa la restituzione della cosa affidata deve risolvere preliminarmente una questione pregiudiziale se l'autorità normalmente competente non si è pronunciata (consid. 3).
2. Il sequestro autorizzato e effettuato in Svizzera non può estendersi ad azioni che si trovano effettivamente a Nuova York. Trattandosi di un deposito regolare, il deponente può rivendicare la cosa affidata (consid. 4).
3. La procedura civile federale non prevede "l'astreinte" prevista da alcuni diritti cantonali; essa obbliga invece il giudice a comminare alla persona privata, condannata a compiere un determinato atto, che, nel caso di inadempienza, incorre nelle pene d'arresto e multa previste per la disobbedienza all'art. 292 CP (art. 76 spv. 1 PCF; consid. 5).

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Articolo: Art. 472, 475 cpv. 1, 481 CO, art. 292 CP