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Regesto

Art. 4 Cost., art. 169 e art. 191 LEF; diritto all'assistenza giudiziaria.
Il diritto all'assistenza giudiziaria sgorgante dall'art. 4 Cost. è, in linea di principio, pure garantito per la procedura di fallimento in seguito a una dichiarazione d'insolvenza (cambiamento della giurisprudenza). Riservati i presupposti generali, esso libera il debitore dall'obbligo di versare l'anticipo delle spese previsto dall'art. 169 LEF; un diritto al gratuito patrocinio non sussiste per la procedura di apertura del fallimento.

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Articolo: Art. 4 Cost., art. 169 e art. 191 LEF