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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Doppia incriminazione; reati d'iniziati, art. 161 e 162 CP.
1. Diritto applicabile (consid. 1b), decisione impugnabile e legittimazione a ricorrere (consid. 1c e d); nozione di procedura giudiziaria ai sensi dell'art. 1 n. 1 lett. a TAGSU (consid. 2).
2. Art. 29 TAGSU: esigenze formali poste alla domanda di assistenza e nozione di "fondato sospetto" di reato giusta l'art. 1 n. 2 TAGSU (consid. 3a); condizioni per l'applicazione di misure coercitive (consid. 3b).
3. Interpretazione dell'art. 161 n. 1 e 3 CP. Nella diminuzione del reddito netto di una società concernente un solo trimestre non può essere ravvisata una "fattispecie analoga" e di "simile portata" all'emissione di nuovi diritti di partecipazione o a un raggruppamento di imprese ai sensi dell'art. 161 n. 3 CP, e quindi neppure un fatto confidenziale secondo il n. 1 dello stesso disposto. Irrilevanza delle opinioni in contrario senso risultanti dai lavori parlamentari, che non hanno lasciato traccia nel testo della norma (consid. 4).
4. L'esigenza della punibilità secondo il diritto svizzero (art. 4 n. 2 TAGSU) è tuttavia adempiuta, poiché in concreto ai fatti della domanda è applicabile l'art. 162 CP (consid. 5).
5. Principio della specialità (art. 5 TAGSU) e della proporzionalità nella trasmissione di atti (consid. 6b); limitazioni alle quali va assoggettata la presenza di legali o funzionari esteri ad atti istruttori (consid. 6c).

contenuto

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referenza

Articolo: art. 161 e 162 CP, art. 1 n. 1 lett. a TAGSU, Art. 29 TAGSU, art. 1 n. 2 TAGSU seguito...