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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 1, 32 e 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati; art. 10 cpv. 1 let. a, art. 11 e 14a-c LDDS; art. 16 ODDS; art. 5 e 63 segg. LAsi; art. 83 LStr; espulsione di un cittadino cambogiano che beneficia dello statuto di rifugiato.
Relazione tra l'espulsione secondo il diritto degli stranieri, la revoca dell'asilo e l'ammissione provvisoria (consid. 2 e 3).
L'espulsione di un rifugiato riconosciuto come tale, il cui diritto d'asilo è stato revocato, si giustifica soltanto quando, sulla base dell'insieme delle circostanze determinanti, risulta proporzionata; in questo ambito, solo l'esame degli aspetti che riguardano l'inammissibilità dell'esecuzione del rinvio può essere rinviato alla procedura di ammissione provvisoria (consid. 4.2).
L'espulsione, rispettivamente la revoca del permesso di domicilio malgrado lo statuto di rifugiato riconosciuto, presuppone un rischio di recidiva sufficientemente concreto e non unicamente astratto (consid. 4.3).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 16 ODDS