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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 66a cpv. 1 e 3 CP; espulsione obbligatoria in caso di tentativo di uno dei reati dell'elenco.
L'art. 66a cpv. 1 CP si applica anche in caso di tentativo di commettere uno dei reati dell'elenco (consid. 1.4.1).
L'art. 66a cpv. 3 CP contiene una lista esaustiva di circostanze attenuanti che permettono di rinunciare a pronunciare l'espulsione (consid. 1.4.2).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 66a cpv. 1 e 3 CP, art. 66a cpv. 1 CP, art. 66a cpv. 3 CP