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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Esecuzione per un credito garantito da pegno gravante su pių fondi. La disposizione dell'art. 816 cpv. 3 CC, secondo cui, in tal caso, l'esecuzione per la realizzazione del pegno dev'esser intrapresa simultaneamente su tutti, č di diritto cogente.
2. Il rigetto dell'opposizione esplica unicamente effetti esecutivi, e non crea diritto che per l'esecuzione in corso.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 816 cpv. 3 CC