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Regesto

Art. 23 lett. a LPP; nesso temporale tra l'incapacità lavorativa originaria e la successiva invalidità; interruzione.
Riepilogo della giurisprudenza (consid. 4.1-4.3).
La connessione temporale tra l'incapacità lavorativa insorta durante il rapporto di previdenza e l'invalidità successiva è interrotta quando è data una capacità lavorativa superiore all'80 % in un'attività lavorativa adeguata durante più di tre mesi (consid. 4.4 e 4.5).

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referenza

Articolo: Art. 23 lett. a LPP