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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Estradizione
1. Trattato 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti. L'art. 2 cpv. 2 del trattato, concernente l'estradizione per associazione di malfattori, non è applicabile in quanto l'associazione abbia per scopo di commettere reati fiscali.
2. Art. 11 LFsulla estradizione agli Stati stranieri. Il principio, secondo cui nel caso di delitti connessi è decisivo il carattere predominante dei medesimi, non è applicabile all'estradizione per delitti comuni connessi con delitti fiscali.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 2 cpv. 2 del