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Regesto

Art. 1 cpv. 1 lett. a, 9 cpv. 2 e 66 LDIP; azione di accertamento della filiazione; competenza internazionale; perpetuatio fori.
Nei rapporti internazionali vige il principio secondo cui la competenza dei tribunali svizzeri esistente all'inizio del processo - che nel caso concreto concerne l'accertamento della filiazione - perdura anche qualora venga a cadere il domicilio quale criterio di collegamento. Il momento determinante per la perpetuatio fori si stabilisce in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LDIP (consid. 4.3 e 4.4).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 9 cpv. 2 LDIP