Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 6 n. 1 CEDU e art. 14 Patto ONU II; art. 59 n. 3 CP; art. 74a e 80h lett. b AIMP.
Chi apre un conto sotto falso nome non č di massima legittimato a ricorrere contro la decisione di consegna degli averi depositati sullo stesso; questa soluzione č compatibile con la garanzia di un equo processo di cui all'art. 29 cpv. 1 Cost. (consid. 2.2).
Presupposti per la consegna di averi, secondo l'art. 74a cpv. 3 AIMP, quando il procedimento penale č in corso all'estero; ricapitolazione dei principi (consid. 6).
Applicazione nella fattispecie (consid. 7).
Gli utili di transazioni effettuate mediante l'utilizzazione di fondi di origine delittuosa sono assimilati a indebiti profitti ai sensi dell'art. 74a cpv. 2 lett. b AIMP (consid. 7.3.1).
I fondi provenienti verosimilmente da atti di corruzione non perseguiti nello Stato richiedente, non possono essere consegnati per lo meno per il momento (consid. 7.3.2, 7.4.2, 7.5 e 7.6).
Quando la domanda estera concerne la consegna di fondi provenienti da attivitā di una organizzazione criminale, la regola dell'art. 59 n. 3 CP (compresa la presunzione posta dal secondo periodo di questa norma) č applicabile alla consegna ai sensi dell'art. 74a cpv. 3 AIMP (consid. 9).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 29 cpv. 1 Cost., art. 59 n. 3 CP, art. 74a cpv. 3 AIMP, art. 6 n. 1 CEDU seguito...