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Regesto

Garanzia della libertà personale. Carcerazione preventiva nel procedimento penale ticinese; base legale, durata.
Nel Cantone Ticino, la detenzione preventiva nella fase istruttoria è retta dall'art. 45 CPP e la decorrenza dei termini - legali o prorogati - previsti da questa norma comporta automaticamente la fine della carcerazione. Dopo la formulazione dell'atto d'accusa la detenzione è retta invece dall'art. 44 CPP e può cessare soltanto se vengono meno tutti i motivi che l'hanno determinata.

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referenza

Articolo: art. 45 CPP, art. 44 CPP