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Regesto

Esecuzione del sequestro (art. 275 LEF).
Il decreto di sequestro è ineseguibile nella misura in cui non indica i nomi dei terzi ai quali i beni del debitore dovrebbero appartenere solo formalmente (consid. 2.1-2.2.2). L'Ufficio di esecuzione medesimo non può effettuare indagini o domandare informazioni su tali terzi (consid. 2.2.3). Quale autorità che ordina il sequestro, l'autorità fiscale deve indicare nel decreto di sequestro i nomi dei terzi che detengono solo formalmente i beni del debitore (consid. 2.2.4).

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Articolo: art. 275 LEF