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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Notifica della rivendicazione di beni sequestrati.
Finché sia pendente un processo di contestazione della causa del sequestro ai sensi dell'art. 279 cpv. 2 LEF, il terzo non deve attendersi che i beni sequestrati siano realizzati. Egli non è quindi tenuto a notificare la sua rivendicazione durante tale lasso di tempo (consid. 3).
Azione con cui il creditore contesta la rivendicazione del terzo (art. 109 LEF).
Nel fissare al creditore il termine di dieci giorni per contestare la rivendicazione del terzo, l'ufficio deve indicare quali beni sono stati rivendicati. Se ciò non è il caso, l'assegnazione del termine va annullata d'ufficio (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 279 cpv. 2 LEF, art. 109 LEF