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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 71, 197-210 CO; vendita di una cosa determinata nella specie, campo di applicazione delle disposizioni sulla garanzia per difetti.
Nella vendita di una cosa determinata nella specie, contrariamente alla vendita di un oggetto determinato, la cosa dovuta non è individualizzata (consid. 3).
Le disposizioni sulla garanzia per i difetti della cosa ai sensi degli art. 197-210 CO non trovano applicazione nella vendita di cose determinate nella specie che se il venditore ha fornito una cosa che presenta le caratteristiche di specie contrattualmente convenute (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 71, 197-210 CO