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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 368 CO, 211, 316 c LEF.
Azione di garanzia per difetti dell'opera, promossa contro un imprenditore in liquidazione concordataria; sua reiezione per essere stati i lavori eseguiti prima della pubblicazione della mora concordataria: non sussiste un debito della massa, che non ha pertanto la legittimazione passiva (consid. 3-4). Il committente avrebbe dovuto insinuare nella procedura concordataria, perché fosse ammesso nella graduatoria il credito in denaro in cui s'era trasformata la sua pretesa di garanzia (consid. 5).

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referenza

Articolo: Art. 368 CO