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Scrittura aggrandita
 

Regesto a

Art. 219 cpv. 4 prima classe lett. a LEF (previgente); graduazione del diritto del lavoratore ad una compensazione in denaro per vacanze non prese.
Ammissibilità del ricorso per riforma contro una sentenza emanata in un processo di contestazione della graduatoria. Calcolo del valore di lite. Legittimazione a contestare la graduatoria (consid. 1.1-1.3).
Il diritto ad una compensazione in denaro per vacanze non prese sorge quando è certo che queste non possono più essere concesse in natura. Nel caso concreto il diritto ad una compensazione in denaro è sorto con la dichiarazione di fallimento, cosicché esso deve essere integralmente collocato in prima classe (consid. 2).

Regesto b

Art. 343 cpv. 2 CO; gratuità della procedura.
Non trattasi di una controversia derivante dal rapporto di lavoro se nel processo di contestazione della graduatoria è unicamente litigioso il rango assegnato al credito fondato sulla compensazione in denaro per vacanze non prese, ma non l'esistenza del credito in sé, anche qualora debba essere decisa in via pregiudiziale una questione concernente il diritto del lavoro (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 343 cpv. 2 CO