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Regesto

Art. 29 cpv. 1 e 2 Cost.; art. 6 n. 1 CEDU; art. 43 cpv. 1 LPGA; art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; disposizione di una perizia in materia di assicurazione infortuni; possibilità di deferire la decisione al Tribunale federale.
Anche nell'ambito dell'assicurazione infortuni, una perizia (in cambiamento della giurisprudenza stabilita in DTF 132 V 93) deve, in caso di disaccordo, essere ordinata mediante una decisione incidentale impugnabile al tribunale cantonale delle assicurazioni (rispettivamente al Tribunale amministrativo federale), alla persona assicurata spettando inoltre i diritti di partecipazione nel senso che può preventivamente esprimersi in merito alle domande da sottoporre al perito. Le modalità da ossequiare sono determinate per analogia dalla DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.9 pag. 258 (consid. 6.1).
Come stabilito in DTF 138 V 271 per l'assicurazione invalidità, anche nell'ambito dell'assicurazione infortuni i giudizi cantonali rispettivamente quelli del Tribunale amministrativo federale su ricorsi contro decisioni (incidentali) degli assicuratori infortuni concernenti l'allestimento di perizie non sono deferibili al Tribunale federale, nella misura in cui non sono stati esaminati motivi formali di ricusazione; il rifiuto formale di un perito non può inoltre di regola essere motivato unicamente da circostanze strutturali, come sono state trattate in DTF 137 V 210 (consid. 6.2).

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referenza

DTF: 137 V 210, 132 V 93, 138 V 271

Articolo: Art. 29 cpv. 1 e 2 Cost., art. 6 n. 1 CEDU, art. 43 cpv. 1 LPGA, art. 93 cpv. 1 lett. a LTF