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Regesto

1. Art. 333 cpv. 1 CP, art. 1 e 7 DPA, art. 56 cpv. 1 LDerr.
Nell'ambito della legislazione sulle derrate alimentari le persone giuridiche non sono punibili (consid. 1).
2. Art. 8, 15 cpv. 1, 409 cpv. 3 ODerr.
L'apposizione di una indicazione veridica di provenienza "du Valais" sull'etichetta di una bottiglia d'acquavite distillata da pere Williams non viola le menzionate disposizioni, ove l'indicazione di provenienza non induca a supporre, mediante l'utilizzazione abusiva di una marca d'origine o in altra guisa, che l'acquavite sia stata sottoposta ai controlli d'autenticità e di qualità previsti dal decreto del Consiglio di Stato vallesano del 30 aprile 1969 concernente l'acquavite distillata da pere Williams (consid. 3).

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referenza

Articolo: Art. 333 cpv. 1 CP, art. 1 e 7 DPA, art. 56 cpv. 1 LDerr