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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. L'ufficio di esecuzione non puņ, per ragioni di diritto materiale, rifiutare di erigere l'inventario degli oggetti sottoposti al diritto di ritenzione del locatore, a meno che l'inesistenza di questo diritto sia manifesta (consid. 1).
2. Il locatore puņ chiedere l'erezione di un inventario per garantire un canone locatizio non ancora scaduto soltanto se rende verosimile l'esistenza di un pericolo reale e immediato per il suo diritto di ritenzione (consid. 2).
3. Il semestre in corso ai sensi dell'art. 272 cpv. 1 CO inizia - indipendentemente dal fatto che il canone sia solubile in via anticipata oppure posticipata - con l'ultima scadenza antecedente la richiesta di inventario (consid. 3).
4. La regola dell'art. 97 cpv. 2 LEF si applica egualmente all'erezione dell'inventario per la salvaguardia del diritto di ritenzione (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 272 cpv. 1 CO, art. 97 cpv. 2 LEF