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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Contestazione della paternità. Art. 253 e segg. CC.
Azione proposta dopo la decorrenza del termine. Ritardo scusato da gravi motivi, secondo l'art. 257 cpv. 3 CC: il marito solo dopo parecchi anni viene a sapere che una operazione l'aveva reso impotente. Diligenza richiesta. Se l'istanza di indire un'udienza di conciliazione (nel canton Berna) soddisfa ai requisiti dell'art 257 cpv. 3 CC, l'attore dispone, per proporre l'azione davanti al tribunale, del termine stabilito dall'art. 153 cpv. 4 PC bernese (che rinvia all'art. 253 cpv. 1 CC), cioè di tre mesi.

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 257 cpv. 3 CC, art. 153 cpv. 4 PC, art. 253 cpv. 1 CC