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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 157 CC.
Convenzione approvata dal giudice del divorzio, mediante la quale il padre si era obbligato a pagare, per i figli affidati alla madre, alimenti in una misura superiore ai limiti normali, a motivo delle strette relazioni personali che doveva conservare con i figli medesimi. Riduzione degli alimenti quando questi stretti rapporti sono rotti, in seguito alla partenza della madre e dei figli.

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Articolo: Art. 157 CC