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Regesto

Pagamento, prima che la graduatoria sia divenuta definitiva, di un debito anteriore al fallimento; pretesa della massa fallimentare per l'indebito arricchimento (art. 62 CO).
Se l'amministrazione del fallimento o un suo ausiliario salda un debito anteriore al fallimento prima che la graduatoria sia divenuta definitiva, la massa fallimentare non ha una pretesa per indebito arricchimento nei confronti del creditore soddisfatto. Una tale pretesa sorge solo quando, sulla base di una graduatoria definitiva e di un piano di ripartizione, risulta se e in quale misura il creditore è arricchito per il pagamento prematuro (consid. 2.1.-2.6).

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referenza

Articolo: art. 62 CO