Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Azione di convalida di sequestro aperta dinanzi a un tribunale arbitrale (art. 278 cpv. 2 LEF).
1. Se il giudice dell'azione di riconoscimento di debito promossa per convalidare un sequestro è un tribunale arbitrale i cui membri non sono designati nella clausola compromissoria, il creditore procedente deve effettuare entro dieci giorni le incombenze a suo carico per la designazione degli arbitri e in seguito, una volta costituito il tribunale, promuovere l'azione entro un nuovo termine di dieci giorni (consid. 2).
2. Ove le norme applicabili alla procedura d'arbitrato non impongano all'attore di designare immediatamente il proprio arbitro, ma egli debba attendere che gli venga fissato un termine per procedere a tale designazione, la sua scelta deve aver luogo entro dieci giorni da detto avviso, indipendentemente dal termine impartito dall'autorità arbitrale (consid. 3). Il termine di dieci giorni decorre in ogni caso dal giorno in cui sono eliminati definitivamente i dubbi sulla competenza del tribunale arbitrale (consid. 4).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 278 cpv. 2 LEF