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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 20 cpv. 1 OL:
1. Le prescrizioni relative alla durata di una vendita speciale costituiscono per definizione delle "condizioni restrittive" nel senso di questa disposizione (lett. b); l'autorità è infatti tenuta a imporle in applicazione dell'art. 10 OL (consid. 2).
2. Le vendite non autorizzate, cosi come la publicità illecita di una vendita speciale, comportano le sanzioni previste dalla legge (consid. 2).
3. Chi vuol beneficiare delle facilitazioni previste all'art. 14bis OL deve accettare anche gli inconvenienti che gli derivano (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 20 cpv. 1 OL, art. 10 OL, art. 14bis OL