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Regesto

Art. 272 cpv. 1 PPF; comunicazione secondo il diritto vodese.
Per le sentenze della Corte di cassazione vodese, la comunicazione che fa decorrere il termine del ricorso per cassazione consistenella pronuncia del dispositivo della sentenza, in seduta pubblica, immediatamente dopo la deliberazione, valida anche nei confronti delle parti che non hanno assistito a detta pronuncia.
Art. 35 OG; restituzione del termine, impedimento non colpevole.
Caso di un avvocato, assente il giorno della scadenza del termine stabilito dall'art. 272 cpv. 1 PPF, che, alla vigilia, detta nel suo dettafono una dichiarazione di ricorso per cassazione e che comunica per scritto delle istruzioni alla sua segretaria, invitandola a dattilografare e a spedire l'atto l'ultimo giorno del termine: segretaria ammalatasi e che trova le istruzioni scritte soltanto dopo trascorso il termine; l'avvocato non è stato impedito, senza sua colpa, di agiro tempestivamente.

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referenza

Articolo: Art. 35 OG