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Regesto

Art. 277ter cpv. 2 PP.
Questa disposizione vieta all'autorità cantonale di pronunciare una nuova decisione che sia in contraddizione con quella della Corte di cassazione, e cị anche nel caso in cui tale Corte non rinvii la causa per nuova decisione "ai sensi del considerandi".

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referenza

Articolo: Art. 277ter cpv. 2 PP