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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Responsabilitā per la tenuta del registro fondiario (art. 955 CC); prescrizione dell'azione di risarcimento (art. 60 cpv. 1 CO).
1. I cantoni sottostanno alla responsabilitā di diritto civile risultante dalla tenuta del registro fondiario per gli errori di misurazione commessi dai loro geometri revisori? Quesito lasciato indeciso (consid. 3).
2. Prescrizione assoluta ai sensi dell'art. 60 cpv. 1 CO. Il termine assoluto di dieci anni per l'azione di risarcimento derivante dall'art. 955 CC decorre dall'atto lesivo, indipendentemente dal fatto se il creditore č a conoscenza del suo diritto. L'ultimazione di un'iscrizione illegale nel registro fondiario dā inizio al decorso del termine (consid. 4).

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referenza

Articolo: art. 955 CC, art. 60 cpv. 1 CO