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Regesto

Compensazione d'un credito pignorato.
Il debitore d'un credito pignorato può compensarlo con un credito professato verso l'escusso, anche quando il credito pignorato è stato venduto all'incanto o dato in pagamento al procedente, o quando quest'ultimo è stato incaricato di farlo valere (consid. 1 a 3).
L'art. 213 LEF si applica per analogia al pignoramento d'un credito (consid. 4).
Rinuncia del debitore del credito pignorato alla compensazione? (consid. 5).

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referenza

Articolo: art. 213 LEF