Avviso importante:
Le versioni vecchie di Netscape non sono in grado di mostrare i grafici. La funzionalità della pagina web è comunque garantita. Se volesse utilizzare frequentemente questa pagina, le raccomandiamo di installare un browser aggiornato.
Ritorno alla pagina principale Stampare
Scrittura aggrandita
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. Art. 1 e 2 DAFE, art. 6 OAFE: assoggettamento all'obbligo d'autorizzazione in caso di fusione, mediante assorbimento, tra una società madre e la propria filiale.
Ogni acquisto di fondi, ai sensi degli art. 1 e 2 DAFE, è subordinato ad autorizzazione, prescindendo dal modo di trasferimento, sia che esso abbia luogo con iscrizione nel registro fondiario, sia senza di essa (consid. 3b).
Non va derogato a tale regola nel caso in cui, come nella fattispecie, una società madre soggetta alla disciplina autorizzativa assorba la propria filiale in occasione di una fusione secondo l'art. 748 CO (art. 6 OAFE): anche laddove la fusione non implichi un cambiamento di proprietario sotto il profilo economico, trattasi di un trasferimento della proprietà dei fondi che costituisce un acquisto di fondi ed è quindi soggetto all'obbligo d'autorizzazione (consid. 3d).

contenuto

documento intero
regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: Art. 1 e 2 DAFE, art. 6 OAFE, art. 748 CO