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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Art. 58 CP; esecuzione anticipata di una misura.
L'autorità adita con una domanda di esecuzione anticipata statuisce sulla base degli elementi concreti contenuti nell'incarto. Può richiedere un complemento istruttorio (rapporto provvisorio, breve perizia; consid. 2.1-2.3), ma non può rifiutarsi di esaminare la domanda per il motivo che lo psichiatra, incaricato quale esperto dal giudice di merito, non ha ancora reso il suo rapporto (consid. 2.4 e 2.5).

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referenza

Articolo: Art. 58 CP