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Regesto

Art. 65 segg. PP; art. 12 e 25 cpv. 1 AIMP; reclamo in materia di misure coercitive nell'ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria internazionale.
I provvedimenti coattivi adottati da un'autorità federale, cui l'Ufficio federale di polizia ha delegato l'attuazione di un procedimento di (altra) assistenza giudiziaria, non sono impugnabili con reclamo dinanzi alla Camera d'accusa del Tribunale federale. Contro simili provvedimenti è proponibile unicamente il ricorso di diritto amministrativo (consid. 1b; cambiamento della giurisprudenza).

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regesto: tedesco francese italiano

referenza

Articolo: art. 12 e 25 cpv. 1 AIMP