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Scrittura aggrandita
 

Regesto

1. Art. 164 num. 1 CP. Si rende colpevole di frode nel pignoramento, la debitrice che, sottoposta all'esecuzione in via di pignoramento e in detenzione preventiva, prende, mediante lettere clandestine indirizzate a terzi, delle misure intese ad occultare o distrarre elementi del suo patrimonio e, poscia, interrogata dall'impiegato dell'ufficio d'esecuzione, sottace l'esistenza di questi beni (consid. 1).
2. Art. 25 CP. L'avvocato che trasmette siffatte lettere, pur conoscendone lo scopo, è punibile come complice (consid. 2).

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referenza

Articolo: Art. 25 CP