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Regesto

Incanto di un fondo; doppio turno d'asta; eccedenza; legittimazione per impugnare lo stato di ripartizione (art. 86, 142 cpv. 3, 147 e 148 LEF; art. 812 cpv. 2 CC; art. 116 cpv. 2 RFF).
Il litigio concernente l'ammontare dell'indennità che spetta ai titolari dell'onere cancellato dal registro fondiario in seguito al doppio turno d'asta deve essere deciso nella procedura di graduazione e quindi innanzi al giudice e non davanti all'autorità di vigilanza. Il debitore può impugnare con ricorso la graduatoria e lo stato di ripartizione unicamente per violazione della LEF da parte dell'Ufficio di esecuzione. Egli può mettere in discussione l'indennità per i titolari dell'onere risp. l'ammontare di un'eventuale eccedenza in loro favore soltanto mediante un'azione di ripetizione per pagamento indebito (consid. 3).

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referenza

Articolo: art. 86, 142 cpv. 3, 147 e 148 LEF, art. 812 cpv. 2 CC, art. 116 cpv. 2 RFF