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Regesto

Assistenza giudiziaria; art. 22 AIMP; ricorso contro una decisione notificata a un istituto bancario.
Il termine di ricorso inizia a decorrere, anche in assenza di una notificazione formale, quando l'interessato ha effettivamente conoscenza di una decisione che lo concerne; ciò è il caso, di massima, quando una decisione relativa all'assistenza giudiziaria è notificata a una banca e questa ne informa il suo cliente (consid. 3a). Dichiarando irricevibile, poiché tardivo, il ricorso cantonale, l'autorità non ha violato né l'AIMP (consid. 3b), né il divieto di formalismo eccessivo (consid. 3c).

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referenza

Articolo: art. 22 AIMP