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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Omicidio colposo e esposizione a pericolo della vita altrui, concorso; art. 117, 129 e 49 cpv. 1 CP.
Colui che, agendo con dolo diretto e senza scrupoli, mette in pericolo la vita di una persona poi deceduta dev'essere punito sia per esposizione a pericolo della vita altrui che per omicidio colposo se ritiene possibile la morte della vittima e presume, per un'imprevidenza colpevole, che tale evento non si realizzi. La fattispecie di omicidio colposo non assorbe quella di esposizione a pericolo della vita altrui (consid. 2.7).

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referenza

Articolo: art. 117, 129 e 49 cpv. 1 CP