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Regesto

Art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 5bis cpv. 2, art. 6bis cpv. 1 LAMI, art. 13a cpv. 1 O II.
L'art. 13 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 28 maggio 1986, secondo cui le casse malati devono percepire per le assicurazioni collettive quote uguali a quelle delle assicurazioni individuali, è contrario al diritto federale.

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referenza

Articolo: Art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 5bis cpv. 2, art. 6bis cpv. 1 LAMI