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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Compravendita. Conclusione del contratto mediante scambio di telex (art. 1, 13, 16 cpv. 1 CO).
Lo scambio mediante telex di dichiarazioni concordanti, che confermano l'esito di negoziati contrattuali svolti per telefono, non adempie le condizioni dell'art. 13 CO ma assume un valore probatorio prossimo a quello di un contratto scritto (consid. 3a). Conclusione del contratto mediante scambio di telex ammessa nella fattispecie, pur essendo stata eventualmente riservata la forma scritta (consid. 3a, b).

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referenza

Articolo: art. 1, 13, 16 cpv. 1 CO, art. 13 CO