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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
1. Art. 2 lett. c DAFE: È soggetto ad autorizzazione qualsiasi acquisto (sia pure minimo) di quote del patrimonio di persone giuridiche, se detto patrimonio consiste interamente o principalmente in fondi (consid. 1).
2. L'autorizzazione va accordata in tal caso se è realizzato per analogia uno dei motivi previsti dall'art. 6 cpv. 2 DAFE (consid. 2).

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referenza

Articolo: art. 6 cpv. 2 DAFE