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Regesto

Art. 20 CO, nullità di un contratto.
Le condizioni di nullità di un contratto a causa d'illiceità non sono adempiute nel caso di un'obbligazione contraria all'art. 2 dell'ordinanza del Consiglio federale del 10 dicembre 1973 sulle operazioni d'acquisizione effettuate in Svizzera dalle società d'assicurazione sulla vita, che vieta alle società d'assicurazione e ai loro agenti di concedere o d'offrire favori agli stipulanti d'assicurazioni e agli assicurati sulla vita.

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referenza

Articolo: Art. 20 CO