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Regesto

Art. 31 e 250 LEF; termine per l'impugnazione della graduatoria.
Il termine per impugnare la graduatoria decorre dalla pubblicazione del deposito soltanto se nel giorno in cui ha luogo tale pubblicazione l'Ufficio dei fallimenti è accessibile al pubblico e i creditori sono così in misura di consultare la graduatoria. Quando ciò non sia il caso, entra in considerazione per il computo del termine, conformemente all'art. 250 cpv. 1 LEF in relazione con l'art. 31 cpv. 1 LEF, solo il giorno feriale successivo a quello della pubblicazione del deposito e in cui sia accessibile al pubblico l'Ufficio dei fallimenti ove è depositata la graduatoria.

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Articolo: Art. 31 e 250 LEF, art. 250 cpv. 1 LEF, art. 31 cpv. 1 LEF