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Regesto

Buona fede dell'acquirente di cosa smarrita o sottratta (art. 934 cpv. 2 in relazione con l'art. 3 cpv. 2 CC).
L'acquirente di una cosa smarrita o sottratta non gode della tutela della buona fede se, in occasione dell'acquisto, non ha fatto uso dell'attenzione che poteva da lui essere pretesa nelle concrete circostanze. In tal caso, gli effetti giuridici sono per l'acquirente di buona fede gli stessi di quelli per l'acquirente di mala fede: ciò significa che la cosa va restituita senza indennità all'avente diritto. Devesi pretendere un grado di diligenza più elevato da parte dell'acquirente di cose suscettibili, secondo la comune esperienza, di essere state rubate a un terzo (consid. 2).
Un obbligo di diligenza particolarmente rigoroso incombe al commerciante di autovetture di lusso d'occasione (consid. 3a).

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referenza

Articolo: art. 3 cpv. 2 CC