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Regesto

Diritto di ricupera (art. 216a CO): Campo d'applicazione materiale e diritto transitorio.
Un diritto di ricupera figurante negli statuti di un'associazione di utilità pubblica rientra nel campo d'applicazione dell'art. 216a CO? Questione lasciata irrisolta (consid. 3b).
Il termine di 25 anni, corrispondente alla durata massima secondo l'art. 216a CO, non può iniziare a decorrere prima dell'entrata in vigore di questa norma (1o gennaio 1994), anche se il diritto di ricupera è stato costituito sotto l'egida della vecchia normativa (consid. 3c).

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referenza

Articolo: art. 216a CO