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Regesto

Riserva della proprietà costituita all'estero; assenza di un'iscrizione nel registro in Svizzera (art. 715 cpv. 1 CC; art. 102 cpv. 2 LDIP).
L'iscrizione nel registro previsto dall'art. 715 cpv. 1 CC ha per costante giurisprudenza carattere di ordine pubblico, motivo per cui una riserva della proprietà costituita all'estero perde la sua validità dopo il decorso del termine di rispetto di tre mesi previsto dall'art. 102 cpv. 2 LDIP (consid. 2.3.2).
La rivendicazione in un fallimento presuppone una riserva della proprietà valida, che dev'essere provata dal terzo rivendicante (consid. 2.3.3).

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referenza

Articolo: art. 715 cpv. 1 CC, art. 102 cpv. 2 LDIP