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Scrittura aggrandita
 

Regesto

Dopo il divorzio, le autorità tutorie sono competenti a prendere nei confronti del detentore della potestà dei genitori le misure previste agli art. 283 sgg. CC.
La loro competenza sussiste quando l'altro genitore promuove un'azione tendente ad assumere la potestà dei genitori (art. 157 CC).
Il giudice adito con questa azione può essere indotto a ordinare misure nel senso degli art. 283 sgg. CC e, qualora circostanze particolari lo giustifichino, anche misure provvisionali fondate sull'art. 145 CC.

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referenza

Articolo: art. 283 sgg. CC, art. 157 CC, art. 145 CC